Art. 12
In vigore dal 24 lug 1986
I prodotti compensatori possono essere dichiarati per la libera pratica ai fini del beneficio del regime del perfezionamento passivo da una persona diversa residente nella Comunità, a condizione che questa persona abbia ottenuto l'accordo del titolare dell'autorizzazione e che le condizioni dell'autorizzazione siano soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2473:oj#art-12