Art. 1

In vigore dal 24 lug 1986
1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard. 2. Alle condizioni previste dal presente regolamento e fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi standard previsto dal titolo IV e fermo restando l' del regolamento (CEE) n. 1999/85, il regime di perferzionamento passivo consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità al fine di sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori risultanti da tali operazioni in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. 3. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) merci di temporanea esportazione: le merci assoggettate al regime di perfezionamento passivo; b) merci comunitarie: le merci - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza apporto di merci importate da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; - in provenienza da un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità e che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro; - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino; c) persona: - una persona fisica, - una persona giuridica, - oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica; d) titolare dell'autorizzazione: persona alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione di perfezionamento passivo; e) operazioni di perfezionamento: - lavorazioni di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci; - trasformazione delle merci; - riparazione delle merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; f) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti dalle operazioni di perfezionamento; g) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; h) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane; i) tasso di rendimento: il quantitativo o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti con il perfezionamento di un determinato quantitativo di merci di temporanea esportazione; j) sistema degli scambi standard: il sistema previsto al titolo IV.
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