Art. 4

In vigore dal 24 lug 1986
1. Il ricorso al regime di perfezionamento passivo è subordinato al rilascio, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente, di un'autorizzazione di perfezionamento passivo, qui di seguito chiamata « autorizzazione ». 2. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta della persona che fa procedere alle operazioni di perfezionamento. Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione può valere, secondo i casi, per una o più operazioni di perfezionamento. 4. In deroga al paragrafo 1, i casi e le condizioni in cui il beneficio del regime può essere concesso senza che un'autorizzazione sia stata rilasciata in precedenza all'esportazione delle merci di esportazione sono definiti conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85.
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