Art. 3

In vigore dal 24 lug 1986
1. In deroga all', paragrafo 2, all', paragrafo 1 e all', il beneficio del regime del perfezionamento passivo può essere accordato per le merci di origine comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 (1), quando l'operazione di perfezionamento consiste nell'incorporazione di tali merci in merci ottenute fuori dalla Comunità e importate come prodotti compensatori, a condizione che il ricorso al regime contribuisca a favorire la vendita delle merci d'esportazione senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o similari ai prodotti compensatori importati. 2. I casi e le condizioni in cui si applica il paragrafo 1 sono determinati conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85. TITOLO II Rilascio dell'autorizzazione
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