Art. 2

1. Non possono beneficiare del regime di perfezionamento passivo le merci comunitarie:

In vigore dal 24 lug 1986
- la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad una riduzione dei dazi all'importazione; - che, prima della loro esportazione, erano state immesse in libera pratica in esenzione totale dei dazi all'importazione a motivo della loro utilizzazione a fini particolari fintantoché restano applicabili le condizioni stabilite per la concessione dell'esenzione; - la cui esportazione dà luogo alla concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agricola comune o per i quali un vantaggio finanziario diverso da tali restituzioni o altri importi sia concesso nel quadro della politica agricola comune a motivo dell'esportazione di dette merci. 2. Tuttavia, possono essere determinate deroghe al paragrafo 1, secondo trattino, conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85.
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