Art. 20

In vigore dal 24 lug 1986
1. In caso d'importazione anticipata, l'esportazione delle merci di esportazione deve essere effettuata nel termine di due mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte dell'autorità doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione. 2. Tuttavia, se giustificato da circostanze eccezionali, l'autorità doganale può prorogare, su richiesta dell'interessato, i termini di cui al paragrafo 1 entro limiti ragionevoli.
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