Art. 23
In vigore dal 24 lug 1986
Le procedure previste dal presente regolamento sono utilizzabili anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2473:oj#art-23