Art. 27

In vigore dal 24 lug 1986
Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85. Articolo 28 Il presente regolamento lascia impregiudicata l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano sottoposte alle regole relative all'attuazione di questa politica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2473:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo