Art. 27
In vigore dal 24 lug 1986
Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85. Articolo 28
Il presente regolamento lascia impregiudicata l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano sottoposte alle regole relative all'attuazione di questa politica.
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