Art. 7

In vigore dal 10 lug 1986
1. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione da parte del fabbricante presso l'autorità competente, pari a 25 ECU per tonnellata di amido o fecola, moltiplicato per il coefficiente relativo al tipo di fecola o di amido da utilizzare in conformità dell'allegato. 2. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è la trasformazione, entro il periodo di validità del certificato, del quantitativo di amido o fecola indicato nella domanda nei prodotti approvati specificati nella domanda stessa. Tuttavia, se un fabbricante ha trasformato almeno il 95 % del quantitativo di amido o fecola indicato nella domanda, si considera che egli abbia adempiuto la suddetta esigenza principale. 3. Lo svincolo della cauzione è ugualmente ammesso in caso di forza maggiore.
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