Art. 8

1. Il fabbricante chiede la restituzione alla produzione notificando all'autorità competente:

In vigore dal 10 lug 1986
a) la data o le date dell'acquisto e della consegna dell'amdio o della fecola, b) il nome e l'indirizzo del fornitore dell'amido o della fecola, c) il nome e l'indirizzo del produttore dell'amido o della fecola, d) la data o le date della trasformazione dell'amido o della fecola, e) la quantità e il tipo di amido o fecola impiegati, compresa la voce tariffaria, f) la quantità di prodotto approvato, indicata nel certificato, fabbricata con l'amido o la fecola. 2. L'autorità competente accerta che l'amido o la fecola siano stati impiegati per la fabbricazione dei prodotti approvati in modo conforme alle informazioni contenute nel certificato. L'accertamento è normalmente effettuato per mezzo di controlli amministrativi, ma ove necessario, può essere corroborato da controlli materiali. 3. I controlli amministrativi di cui al paragrafo 2 sono di norma effettuati sulla base delle informazioni fornite dai fabbricanti in conformità dell' e del paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, l'autorità competente può chiedere al fabbricante informazioni circa il quantitativo di amido o fecola utilizzato precedentemente per la fabbricazione del prodotto in causa o qualsiasi altra utile informazione. 4. Tutti i controlli debbono essere completati e il diritto del fabbricante alla restituzione alla produzione deve essere riconosciuto entro 150 giorni dal ricevimento da parte dell'autorità competente delle informazioni di cui al paragrafo 1 il pagamento di cui possa essere effettuato conformemente all'.
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