Art. 11
In vigore dal 10 lug 1986
Entro tre mesi dalla fine di ciascuno dei periodi di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il tipo e i quantitativi di amido o di fecola per i quali la restituzione alla produzione è stata pagata, nonché il tipo e i quantitativi di prodotto per la cui fabbricazione sono stati utilizzati l'amido o la fecola.
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