Art. 2
In vigore dal 10 lug 1986
1. La restituzione alla produzione è fissata per ciascuno dei trimestri che iniziano il 1o luglio, il 1o ottobre, il 1o gennaio e il 1o aprile.
2. La restituzione alla produzione per tonnellata di amido e fecola di base è calcolata sulla base della differenza tra:
i) il prezzo d'intervento per il granturco applicabile nel primo mese del periodo definito al paragrafo 1,
e
ii) la media dei prezzi cif utilizzati per il calcolo del prelievo all'importazione applicabile al granturco nei primi due mesi e nei primi 15 giorni del terzo mese del trimestre precedente il primo giorno del periodo definito al paragrafo 1,
moltiplicati per un coefficiente di 1,6.
3. Tuttavia, se i prezzi di mercato registrati nella Comunità e/o sul mercato mondiale per il granturco e/o il frumento subiscono sensibili variazioni durante il periodo definito al paragrafo 1, la restituzione alla produzione calcolata conformemente al paragrafo 2 può essere modificata, per tener conto di tali variazioni.
4. La restituzione alla produzione da pagare corrisponde a quella calcolata conformemente al paragrafo 2 ed eventualmente al paragrafo 3, moltiplicata per il coefficiente indicato in allegato e che corrisponde alla voce tariffaria dell'amido o della fecola effettivamente utilizzato per la fabbricazione dei prodotti approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2169:oj#art-2