Art. 3

In vigore dal 10 lug 1986
1. Il fabbricante che intende chiedere la restituzione alla produzione si rivolge in primo luogo per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'amido o la fecola verranno utilizzati, fornendo le informazioni seguenti: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; b) gamma dei prodotti nei quali sono impiegati amido o fecola, ivi compresi quelli che figurano nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 1009/86 e quelli che non vi figurano, con una descrizione completa e l'indicazione delle voci tariffarie; c) ove differisca dal dato di cui alla lettera a), l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui l'amido o la fecola verranno trasformati in un prodotto approvato. Gli Stati membri possono chiedere informazioni complementari al fabbricante. 2. Il fabbricante invia inoltre all'autorità competente una dichiarazione scritta con la quale si impegna sia a permettere all'autorità stessa di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie per controllare l'impiego dell'amido e della fecola, sia a fornire le eventuali informazioni supplementari che gli vengano richieste. 3. L'autorità competente prende le misure necessarie per garantire che il fabbricante è un'impresa stabilita e ufficialmente riconosciuta nello Stato membro. 4. Sulla base delle informazioni di cui sopra, l'autorità competente redige un elenco dei fabbricanti riconosciuti e lo tiene aggiornato. Solo i fabbricanti così riconosciuti hanno diritto di esigere una restituzione alla produzione a norma dell'.
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