Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 10 lug 1986
- « amido o fecola », l'amido o la fecola di base o un prodotto da essi derivato, elencato nell'allegato; - « prodotti approvati », i prodotti che figurano nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 1009/86 e quelli aggiunti in conformità della procedura prevista dall'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75; - « fabbricante », la persona che impiega l'amido o la fecola per la fabbricazione dei prodotti approvati.
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