Art. 5

In vigore dal 10 lug 1986
1. Dopo la pronta verifica della domanda, presentata a norma dell', l'autorità competente rilascia immediatamente il certificato di restituzione. 2. Per il certificato di restituzione gli Stati membri utilizzano formulari nazionali che, fatte salve le disposizioni di altri regolamenti, direttive o decisioni delle istituzioni comunitarie, contengono almeno le informazioni specificate al paragrafo 3. 3. Nel certificato di restituzione sono indicati, oltre alle informazioni di cui all', paragrafo 2, il tasso della restituzione alla produzione pagabile, nonché l'ultimo giorno di validità del certificato, corrispondente all'ultimo giorno definito all', paragrafo 1, successivo a quello nel corso del quale è pervenuta la domanda. 4. Il tasso della restituzione alla produzione pagabile indicato sul certificato è quello applicabile il giorno del ricevimento della domanda. Tuttavia, se una parte del quantitativo di amido o fecola specificato nel certificato è trasformato nella campagna di commercializzazione cerealicola successiva a quella in cui la domanda è presentata, la restituzione alla produzione pagabile per questo amido o questa fecola che è trasformata nella nuova campagna di commercializzazione viene corretta della differenza tra il prezzo d'intervento utilizzato per il calcolo della restituzione alla produzione pagabile e quello applicabile nel mese di luglio dello stesso anno. Articolo 6 1. I fabbricanti in possesso di un certificato di restituzione rilasciato in conformità dell' hanno diritto di richiedere, a norma dell', il pagamento della restituzione alla produzione indicata nel certificato dopo la trasformazione dell'amido o della fecola nel prodotto approvato in questione. 2. I diritti derivanti dal certificato non sono trasferibili.
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