Art. 10
In vigore dal 10 lug 1986
Per le campagne cerealicole di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989, oltre alle informazioni di cui agli i fabbricanti sono tenuti a fornire la documentazione comprovante l'origine dell'amido o della fecola, onde consentire all'autorità competente di calcolare l'importo della restituzione. Ove tale prova non venga fornita, ai fini del calcolo, l'autorità competente partirà dal presupposto che il prodotto di base sia amido di frumento.
Storico versioni
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