Art. 5

In vigore dal 26 mag 1986
1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri di cui all', ovvero la stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l', viene utilizzata in ragione del 90 % o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta. 2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, anche la seconda aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrontondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, anche la terza aliquota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza. Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.
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