Art. 1
In vigore dal 26 mag 1986
1. Dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, nella Comunità economica europea è aperto all'importazione in provenienza dai paesi terzi un contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, delle seguenti razze alpine: razza pezzata del Simmenthal, razze di Schwyz e di Friburgo, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.
2. L'ammissione al beneficio di detto contingente è subordinata alla presentazione dei seguenti certificati:
- tori:
certificato di ascendenza;
- femmine:
certificato di ascendenza o certificato di iscrizione allo « Herdbook » attestante la purezza della razza.
3. Per l'applicazione del presente regolamento, vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione.
Possono nondimeno essere concesse delle deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati con un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.
4. Detto contingente è gestito conformemente agli articoli seguenti.
Storico versioni
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