Art. 2
In vigore dal 26 mag 1986
Nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune per gli animali di cui allo stesso paragrafo è sospeso al livello del 4 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1727:oj#art-2