Art. 3
In vigore dal 26 mag 1986
1. Una prima parte di 4 300 capi è ripartita tra gli Stati membri in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, fatto salvo l', ed ammontano ai quantitativi seguenti:
Germania 850 capi
Spagna 100 capi
Francia 100 capi
Irlanda 25 capi
Italia 3 150 capi
Regno Unito 75 capi
2. La seconda parte di 700 capi costituisce la riserva.
Storico versioni
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