Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 mag 1986
1. Una prima parte di 4 300 capi è ripartita tra gli Stati membri in appresso enumerati. Le aliquote sono valide dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, fatto salvo l', ed ammontano ai quantitativi seguenti: Germania 850 capi Spagna 100 capi Francia 100 capi Irlanda 25 capi Italia 3 150 capi Regno Unito 75 capi 2. La seconda parte di 700 capi costituisce la riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1727:oj#art-3