Art. 4
In vigore dal 26 mag 1986
Se un importatore annuncia importazioni imminenti degli animali in questione nell'unione economica Benelux, in Danimarca o in Grecia ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.
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