Art. 7

In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, non oltre il 1o marzo 1987, la frazione non utilizzata delle loro aliquote iniziali che, alla data del 15 febbraio 1987, eccedono il 5 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore, se hanno motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata. Tuttavia i quantitativi, per i quali sono stati rilasciati ma non utilizzati certificati d'importazione, non costituiscono oggetto di tale versamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo 1987, il totale delle importazioni degli animali in questione, effettuate sino al 15 febbraio 1987 incluso ed imputate sul contingente tariffario, i quantitativi di cui al secondo comma nonché, se del caso, la frazione della loro aliquota iniziale che essi versano nella riserva.
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