Art. 10

In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste dall', paragrafi 1 e 2. 2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori il libero accesso alle aliquote loro assegnate. 3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Nel caso in cui siano utilizzati titoli d'importazione per la gestione del contingente, il titolo d'importazione deve essere rinviato all'organismo emittente al più presto e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.
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