Art. 8

In vigore dal 26 mag 1986
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 marzo 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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