Art. 3

In vigore dal 6 mag 1986
1. Il governo del Regno Unito trasmette alla Commissione tutti i programmi e le eventuali modifiche. La durata dei programmi deve essere almeno pari a quella dell'azione comune. 2. Su richiesta della Commissione, il governo del Regno Unito fornisce, oltre agli elementi di cui all', in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5 di detto articolo, tutte le informazioni supplementari necessarie. 3. Secondo la procedura prevista all' e previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, la Commissione formula un parere sui programmi e sulle eventuali modifiche. TITOLO II Disposizioni finanziarie e generali
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