Art. 8
In vigore dal 6 mag 1986
1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agrarie è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agrarie formula il proprio parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono comunicate immediatamente dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla data di detta comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.
Storico versioni
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