Art. 7
In vigore dal 6 mag 1986
1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dal Regno Unito nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo, corredate dell'informazione periodica di cui all'.
2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Il Fondo può concedere anticipi secondo le modalità di finanziamento decise dal Regno Unito e in base allo stadio di attuazione dei progetti.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
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