Art. 4

In vigore dal 6 mag 1986
1. La durata dell'azione comune è limitata a cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del primo programma ai sensi dell'. 2. Nel corso del quarto anno la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima dello scadere del periodo di cinque anni il Consiglio decide, su proposta della Commissione, dell'opportunità di prorogare l'azione comune. 3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 25 milioni di ECU per il periodo indicato al paragrafo 1. 4. Si applica l', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 5 1. Sono imputabili al Fondo le spese sostenute dal Regno Unito nel quadro delle misure di cui all', paragrafo 2, fino a concorrenza di un importo di 62,5 milioni di ECU per il periodo indicato all', paragrafo 1. 2. Il Fondo rimborsa al Regno Unito il 40 % delle spese imputabili. Il rimborso delle misure concernenti le abitazioni rurali e la protezione dell'ambiente non può essere superiore al 20 % del rimborso. Il rimborso delle spese concernenti il gruppo di incoraggiamento al progetto non può essere superiore al 2 % del rimborso totale. 3. Non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le spese di cui al paragrafo 1 che beneficiano di aiuto comunitari in virtù di altre azioni comuni ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 oppure di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo sociale europeo.
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