Art. 2
Tutti programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono contenere almeno gli elementi seguenti:
In vigore dal 6 mag 1986
1) una descrizione della situazione esistente, una descrizione degli obiettivi perseguiti, una stima dei costi e l'indicazione dei metodi di finanziamento;
2) un calendario delle varie misure da attuare e una indicazione del loro carattere cumulativo, in seguito all'istituzione di un'azione comune implicante la partecipazione del Fondo;
3) l'assicurazione che le azioni sono compatibili con la tutela dell'ambiente;
4) una descrizione delle misure adottate ai fini di coordinamento con tutti gli altri programmi e provvedimenti atti ad influire sullo sviluppo dell'agricoltura nelle zone interessate;
5) la dimostrazione che tutte le misure facenti parte dell'azione comune sono pienamente consone alle esigenze strutturali delle zone interessate.
Storico versioni
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