Art. 6
In vigore dal 6 mag 1986
All'atto della valutazione del programma, la Commissione, d'intesa con il Regno Unito, stabilisce le modalità di comunicazione periodica delle informazioni sullo svolgimento del programma. Contemporaneamente, il Regno Unito designa gli organismi responsabili dell'esecuzione tecnica del programma.
Storico versioni
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