Art. 3
In vigore dal 6 mag 1986
1. Il governo del Regno Unito trasmette alla Commissione tutti i programmi e le eventuali modifiche. La durata dei programmi deve essere almeno pari a quella dell'azione comune.
2. Su richiesta della Commissione, il governo del Regno Unito fornisce, oltre agli elementi di cui all', in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5 di detto articolo, tutte le informazioni supplementari necessarie.
3. Secondo la procedura prevista all' e previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari, la Commissione formula un parere sui programmi e sulle eventuali modifiche.
TITOLO II
Disposizioni finanziarie e generali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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