Art. 7

In vigore dal 14 mar 1986
1. Tenuto conto delle offerte pervenute per ogni gara particolare e conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato: - il quantitativo minimo per ciascuna vendita da effettuarsi a destinazione di un solo paese terzo, - un prezzo minimo di vendita. Si può decidere di non dar seguito alla gara, in particolare: - se l'insieme delle offerte ricevute: - non permette di raggiungere il quantitativo minimo di cui al comma precedente, - non riguarda depositi situati in almeno tre stati membri; - se una percentuale minima del quantitativo totale richiesto non concerne burro avente un tenore di grassi inferiore all'82 %. 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura, è fissato l'importo delle cauzioni destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative all'esportazione del burro entro il termine di cui all' tal quale o previa trasformazione ed il suo arrivo nel paese di destinazione, indicato nell'offerta. In caso di inadempimento degli obblighi concernenti il termine di cui all', l'esportazione del burro e l'arrivo nel paese di destinazione, la cauzione di destinazione di cui al primo comma è totalmente incamerata. L'importo della cauzione è pari al prezzo d'intervento del burro, valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, maggiorato di 10 ECU per tonnellata. 3. La conversione in moneta nazionale del prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e del prezzo che gli aggiudicatari dovranno pagare è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare.
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