Art. 2
In vigore dal 14 mar 1986
1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, conformemente alla procedura di gara permanente, garantita da ognuno degli organismi d'intervento per i relativi quantitativi di burro detenuto.
2. L'organismo d'intervento pubblica un bando di gara, indicando in particolare:
a) i quantitativi di burro messi in vendita, precisando, eventualmente, i quantitativi di burro aventi un tenore di grassi inferiore all'82 %, in essi compresi;
b) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.
3. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine fissato per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento può provvedere ad altre pubblicazioni.
Storico versioni
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