Art. 6

In vigore dal 14 mar 1986
1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la fissazione anticipata dell'importo della restituzione ed eventualmente dell'importo compensativo monetario di cui all', paragrafo 2, il prelievo del burro ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all', paragrafo 2, primo comma, costituiscono esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una cauzione di gara di 25 ECU per tonnellata. In caso di inadempienza delle obbligazioni di cui sopra, la cauzione di gara è totalmente incamerata. 2. La cauzione di gara è costituita nello stato membro in cui è presentata l'offerta.
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