Art. 10

In vigore dal 14 mar 1986
1. L'aggiudicatario effettua prima del 1o dicembre 1986 il prelievo del burro che gli è stato venduto. Il prelievo del burro può avvenire per quantitativi parziali, non inferiori a 15 t. Salvo casi di forza maggiore, se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, le spese di magazzinaggio del burro sono a carico dell'aggiudicatario, a decorrere dal primo giorno successivo al giorno di scadenza del termine. 2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno del prelievo e per ogni quantitativo prelevato, il prezzo indicato nell'offerta. La cauzione di cui all', paragrafo 1, è immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali il prezzo è stato pagato entro il termine previsto. Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui al primo comma entro il termine fissato, oltre a subire la perdita della cauzione di cui all', paragrafo 1, vedrà annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.
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