Art. 12
In vigore dal 14 mar 1986
1. Il burro venduto conformemente al presente regolamento può essere esportato previa trasformazione.
2. In tal caso nell'offerta:
- si deve precisare il quantitativo di burro venduto che sarà trasformato,
- ci si deve impegnare ad indicare alle autorità competenti, prima del prelievo del burro, le imprese nelle quali avverrà la trasformazione, registrate a tal fine dallo stato membro nel cui territorio avrà luogo la trasformazione.
3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti almeno una delle seguenti diciture, in lettere ben visibili e leggibili:
- Smoer til forarbejdning - forordning (EOEF) nr. 765/86,
- zur Verarbeitung bestimmte Butter - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,
- Voýtyro poy proorízetai gia metapoíisi - kanonismós (EOK) arith. 765/86,
- Butter for processing - Regulation (EEC) No 765/86,
- Mantequilla destinada a la transformación - Reglamento (CEE) no 765/86,
- Beurre destiné à la transformation - règlement (CEE) no 765/86,
- Burro destinato alla trasformazione - regolamento (CEE) n. 765/86,
- Boter voor verwerking - Verordening (EEG) nr. 765/86,
- Manteiga destinada à transformação - Regulamento (CEE) nº 765/86.
4. Tutto il quantitativo di burro di cui al paragrafo 2, primo trattino, è trasformato nelle imprese di cui al paragrafo 2 in un prodotto avente tenore, in peso, di grassi lattici superiore al 99,5 %.
5. Al prodotto così ottenuto è aggiunto un rivelatore, a meno che ciò non sia esplicitamente vietato dal paese importatore. Gli stati membri possono scegliere il rivelatore tra quelli normalmente utilizzati in commercio e comunicano alla Commissione il rivelatore utilizzato ed il quantitativo addizionato al prodotto.
6. L'operazione di cui al paragrafo 5 è effettuata nello stesso stabilimento in cui avviene quella di cui al paragrafo 4.
7. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro trasformato conformemente al presente articolo deve avvenire prima del 1o dicembre 1986 nello stato membro in cui il burro è stato trasformato.
8. Dal momento del prelievo del burro fino al momento dell'esportazione del prodotto finito, il burro di cui all' ed il prodotto trasformato conformemente ai paragrafi 4 e 5 sono posti sotto controllo doganale o sottoposti ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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