Art. 9

In vigore dal 14 mar 1986
1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare. 2. Entro dieci giorni lavorativi dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario presenta una domanda di fissazione anticipata dell'importo della restituzione ed eventualmente dell'importo compensativo monetario. Nella domanda e nel titolo d'esportazione va apposta, nella casella 12, la dicitura « Esportazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 765/86 ». 3. In deroga all', prima frase, del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione (1), il titolo d'esportazione, comprendente la fissazione anticipata della restituzione, resta valido per tutta la durata delle consegne da effettuare nel quadro del presente regolamento. 4. Gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento saranno fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (2), applicando il coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5a, del regolamento (CEE) n. 3598/85 (3) della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari. 5. Prima di prelevare il burro, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento, per ogni quantitativo prelevato, la cauzione di cui all', paragrafo 2, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76. 6. L'organismo d'intervento rilascia un buono di prelievo, in cui sono riportati i seguenti dati: a) quantitativo per il quale la cauzione è stata costituita; b) deposito frigorifero in cui il quantitativo è magazzinato.
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