Art. 4

In vigore dal 14 mar 1986
1. L'organismo d'intervento aggiorna e tiene a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è magazzinato il burro oggetto della gara, con i quantitativi corrispondenti. L'organismo d'intervento effettua inoltre regolarmente, secondo le modalità indicate nel bando di gara di cui all', la pubblicazione di detto elenco aggiornato. 2. L'organismo d'intervento adotta le misure necessarie per consentire agli interessati di analizzare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni del burro messo in vendita.
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