Art. 1

In vigore dal 14 mar 1986
1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, in giacenza da almeno diciotto mesi il giorno dello svincolo dall'ammasso. 2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento è esportato, tal quale oppure previa trasformazione, esclusivamente verso una delle destinazioni indicate nell'allegato.
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