Art. 5

In vigore dal 14 mar 1986
1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviandola all'organismo d'intervento per raccomandata. Gli organismi d'intervento possono autorizzare l'impiego di telescritti. 2. Nell'offerta devono essere indicati: a) il nome e l'indirizzo del concorrente, b) il quantitativo totale richiesto, c) la prevista destinazione del burro, precisando i quantitativi che saranno esportati tal quali oppure previa trasformazione, d) il prezzo offerto per tonnellata di burro, tenuto conto delle tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello stato membro in cui avviene la gara, e) i depositi frigoriferi in cui è magazzinato il burro, f) i quantitativi richiesti negli altri stati membri. 3. L'offerta è valida soltanto se: a) riguarda un quantitativo minimo di 10 000 t, tenuto conto dei quantitativi richiesti negli altri stati membri; b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente ad esportare, tal quale o previa trasformazione, il burro attribuitogli verso la destinazione indicata nell'offerta, entro il termine di cui all'; c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito la cauzione di gara di cui all', per la gara particolare di cui trattasi. 4. L'offerta non può più essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:765:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo