Art. 2
1. La scorta normale di riporto al 1o marzo 1986, ore 0.00, è fissata per quanto riguarda:
In vigore dal 28 feb 1986
a) la Spagna:
- per lo zucchero, a 587 875 t, espresse in zucchero bianco,
- per l'isoglucosio, a 10 375 t, espresse in sostanza secca;
b) il Portogallo:
- per lo zucchero, espresso in zucchero bianco:
- a 85 676 t per il Portogallo, escluse le regioni autonome delle Azzorre e di Madera,
- a 7 083 t per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera,
- per l'isoglucosio, a 1 250 t espresse in sostanza secca.
2. Il rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all' del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applica ai quantitativi di zucchero fissati al paragrafo 1 soltanto se il contributo di magazzinaggio contemplato allo stesso articolo è dovuto a decorrere dal 1o marzo 1986 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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