Art. 3
In vigore dal 28 feb 1986
1. I nuovi stati membri effettuano separatamente il censimento delle scorte di zucchero e di isoglucosio che si trovano in libera pratica sul loro territorio alle ore 0.00 del 1o marzo 1986.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, chiunque detenga a qualsiasi titolo un quantitativo di zucchero o di isoglucosio di almeno 3 000 kg espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in sostanza secca, che si trova in libera pratica alle ore 0.00 del 1o marzo 1986, deve dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986.
3. Le quantità di zucchero greggio sono convertite in zucchero bianco in base al rendimento constatato conformemente alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 431/86.
Le quantità di sciroppi di zucchero sono convertite in zucchero bianco in base al tenore:
- in saccarosio dello sciroppo in causa, se ha una purezza pari o superiore al 98 %, o
- in zucchero estraibile dello sciroppo in causa constatato conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1443/82, se lo sciroppo ha una purezza inferiore al 98 %.
Storico versioni
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