Art. 4

In vigore dal 28 feb 1986
1. Qualora il quantitativo della scorta di zucchero o di isoglucosio rilevato con il censimento di cui all' superi per un nuovo stato membro il quantitativo fissato all', paragrafo 1, lo stato membro in causa provvede affinché, anteriormente al 1o gennaio 1987, un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo censito e quello fissato di cui sopra sia esportato fuori della Comunità, sia sotto forma di prodotti di cui all' del presente regolamento, sia sotto forma di prodotti di cui all' del presente regolamento, sia sotto forma di prodotti trasformati ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 3035/80. Per determinare il quantitativo che deve essere esportato, i quantitativi di zucchero e di isoglucosio non possono essere cumulati, né è ammessa la sostituzione tra lo zucchero e l'isoglucosio da esportare. Per quanto riguarda il Portogallo, il rilevamento delle scorte e la determinazione dei quantitativi di zucchero da esportare ai sensi del primo comma sono effettuati separatamente per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, da un lato, e le altre regioni del Portogallo, dall'altro. 2. Per i quantitativi da esportare ai sensi del paragrafo 1: a) non si applicano le restituzioni all'esportazione, i prelievi all'esportazione, gli importi compensativi monetari e gli importi compensativi adesione; b) non si applicano gli del regolamento (CEE) n. 1785/81; c) il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente al 1o gennaio 1987 a partire dal territorio del nuovo stato membro in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima di tale data.
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