Art. 7

In vigore dal 28 feb 1986
1. Sui quantitativi che ai sensi dell', paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari: a) per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all'importazione applicabile il 31 dicembre 1986 allo zucchero bianco, maggiorato o diminuito, secondo il caso, dell'importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo stato membro in causa; b) per quanto riguarda l'isoglucosio, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile il 31 dicembre 1986 agli sciroppi di saccarosio. 2. Per convertire in moneta nazionale gli importi di cui al paragrafo 1, si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 31 dicembre 1986 nel settore dello zucchero per il nuovo stato membro interessato.
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