Art. 8
In vigore dal 28 feb 1986
1. I nuovi stati membri prendono i provvedimenti opportuni per l'applicazione del presente regolamento e stabiliscono in particolare tutte le procedure di controllo necessarie per l'esecuzione del censimento di cui all' e per l'adempimento dell'obbligo di esportazione di cui all', paragrafo 1.
2. I nuovi stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per lo zucchero e per l'isoglucosio:
a) anteriormente al 22 marzo 1986, il livello delle proprie scorte rilevate in conformità dell', paragrafo 1;
b) anteriormente al 1o aprile 1987, i quantitativi che ai sensi dell', paragrafo 2, si considerano smaltiti sul mercato interno e i casi per i quali è stato applicato il disposto dell', paragrafo 3.
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