Art. 5
In vigore dal 28 feb 1986
1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell'avvenuta esportazione di cui all', paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente al 1o marzo 1987 mediante presentazione:
a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dell' dall'organismo competente del nuovo stato membro interessato;
b) dei documenti appositi di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 necessari per lo svincolo della cauzione.
2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita anteriormente al 1o marzo 1987, il quantitativo in causa si ritiene smaltito sul mercato interno della Comunità.
3. In caso di forza maggiore, l'organismo competente del nuovo stato membro in causa adotta le misure che ritiene necessarie, tenuto conto del caso particolare di cui trattasi.
Storico versioni
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