Art. 2 · 1. La scorta normale di riporto al 1o marzo 1986, ore 0.00, è fissata per quanto riguarda:

Art. 2

1. La scorta normale di riporto al 1o marzo 1986, ore 0.00, è fissata per quanto riguarda:

In vigore dal 28 feb 1986
a) la Spagna: - per lo zucchero, a 587 875 t, espresse in zucchero bianco, - per l'isoglucosio, a 10 375 t, espresse in sostanza secca; b) il Portogallo: - per lo zucchero, espresso in zucchero bianco: - a 85 676 t per il Portogallo, escluse le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, - a 7 083 t per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, - per l'isoglucosio, a 1 250 t espresse in sostanza secca. 2. Il rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all' del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applica ai quantitativi di zucchero fissati al paragrafo 1 soltanto se il contributo di magazzinaggio contemplato allo stesso articolo è dovuto a decorrere dal 1o marzo 1986 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1998/78.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:579:oj#art-2