Art. 8
In vigore dal 28 feb 1986
1. L'aliquota del diritto di compensazione è costituita da una percentuale dell'aliquota dei dazi di cui all'.
2. Nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna,
a)quando le merci ottenute in Spagna -rientrano nell'elenco di cui all'allegato I, la percentuale è fissata per il periodo 1o marzo 1986 - 31 dicembre 1987 a 0 % ;
-non rientrano nell'elenco di cui all'allegato I, la percentuale è fissata a :
60 % per il periodo 1o marzo 1986 - 31 dicembre 1986,
65 % per il periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1987 ;
b)quando le merci ottenute nella Comunità a dieci -rientrano nell'elenco di cui all'allegato II, la percentuale è fissata a :
64 % per il periodo 1o marzo 1986 - 31 dicem- bre 1986,
69 % per il periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1987 ;
-non rientrano nell'elenco di cui all'allegato II, la percentuale è fissata a :
0 % per il periodo 1o marzo 1986 - 31 dicem- bre 1986,
35 % per il periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1987.
3. Nel quadro degli scambi tra la Comunità a dieci ed il Portogallo,
a)quando le merci ottenute in Portogallo -rientrano nell'elenco di cui all'allegato III, la percentuale è fissata a 0 %,
-non rientrano nell'elenco di cui all'allegato III, la percentuale è fissata a 100 % ;
b)quando le merci ottenute nella Comunità a dieci -rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV a) la percentuale è fissata a 0 % ;
-rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV b), la percentuale è fissata a :
50 % per il periodo 1o marzo 1986 - 31 dicem- bre 1986,
56 % per il periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1987 ;
-non rientrano negli elenchi di cui all'allegato IV, la precentuale è fissata a 100 %.
4. Nel quadro degli scambi tra la Spagna ed il Porto- gallo,
a)quando le merci sono ottenute in Spagna, il diritto di compensazione è quello previsto dal paragrafo 3,
punto b) ;
b)quando le merci sono ottenute in Portogallo, il diritto di compensazione è quello previsto dal paragrafo 2, punto b).
Tuttavia, tale percentuale è fissata al 100 % quando le merci ottenute in Portogallo, rientranti nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, escluse quelle oggetto dei regolamenti (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1987, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina(1), (CEE) n. 3033/80 e (CEE)n. 3035/80, soddisfano le condizioni previste nelle disposizioni adottate, o che saranno adottate dal Consiglio conformemente all', paragrafo 3, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione, per ottenere il carattere di « prodotti originari » del Portogallo.
Storico versioni
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