Art. 10
In vigore dal 28 feb 1986
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti al regime di prelievi ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune ed i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio(2) o del regolamento (CEE) n. 2783/75, entrati nella fabbricazione di merci, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'imposizione sospesa o ristornata.
Tuttavia, il diritto di compensazione applicabile ai prodotti di cui agli articoli 78 e 273 dell'atto di adesione, rappre- senta l'intero importo dell'elemento mobile sospeso o ristornato ed una percentuale dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che rientra nel calcolo dei dazi all'importazione di detti prodotti in provenienza dai paesi terzi nella Comunità a dieci.
2. Quando i prodotti entrati in una fabbricazione sono sottoposti a dazi doganali ed a prelievi o ad altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo del prelievo agricolo o dell'imposizione sospesa o ristornata ed una percentuale del dazio doganale della tariffa doganale comune.
3. Dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 per la determinazione del diritto di compensazione non viene tenuto conto degli importi compensativi monetari ; tuttavia il coefficiente monetario si applica ai dazi all'importazione fissati in ECU.
Storico versioni
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